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Sez. L, Sentenza n. 5212 del 13/11/1978 (Rv. 394968 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INTERESSI - DECORRENZA - DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - LIMITI - DOMANDA DI DETERMINAZIONE DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO DIVERSO DA QUELLO GODUTO.*
Stato
decisa il 1978-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394968-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INTERESSI - DECORRENZA - DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - LIMITI - DOMANDA DI DETERMINAZIONE DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO DIVERSO DA QUELLO GODUTO.*

Seppure gli interessi sulla somma dovuta per indennita di anzianita, qualora il pagamento della stessa venga differito dal datore di lavoro, decorrono dal momento in cui la medesima doveva essere corrisposta, cioe all'atto della cessazione del rapporto; tale principio non e applicabile nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia chiesto al giudice di determinare un trattamento economico diverso rispetto a quello contrattualmente goduto e quindi innovativo rispetto agli accordi e patti, individuali e collettivi, pregressi. (V 2472/76, mass n 381262).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)