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Sez. 5, Sentenza n. 1703 del 26/01/2007 (Rv. 595657 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Costi non riconosciuti per violazione del principio di competenza - Credito d'imposta - Riconoscimento - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595657-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di imposte sul reddito e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, il mancato riconoscimento di un credito d'imposta in favore del contribuente in riferimento a costi non riconosciuti perché erroneamente imputati all'esercizio successivo a quello di competenza non costituisce un vizio dell'accertamento, in quanto, tenuto conto della rettificabilità degli errori contenuti nelle dichiarazioni fiscali, incombe al contribuente l'onere di esporre il preteso credito nella dichiarazione successiva.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)