Sez. 5 - , Ordinanza n. 10679 del 04/04/2022 (Rv. 664336 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Accertamento di costi fittizi - Conseguenze - Presunzione di maggior reddito - Operatività - Condizioni - Prova dell'avvenuta distribuzione di utili - Necessità - Esclusione - Prova contraria - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
L'accertata dichiarazione o esposizione in bilancio di costi fittizi, da parte di una società di capitali a ristretta base partecipativa, è di per sé sufficiente a far presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile in misura pari ai costi fittiziamente dichiarati, senza alcuna necessità per l'amministrazione finanziaria di dimostrare che dal maggior reddito siano derivati maggiori utili distribuibili ai soci, e ferma restando la possibilità, per il contribuente, di fornire la prova contraria.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)