Sez. 6, Sentenza n. 9898 del 21/06/1995 Ud. (dep. 27/09/1995) Rv. 202646 - 01
Stupefacenti - In genere - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Desumibilità da una delle condotte di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/90 - Esclusione - Ragione: autonomia del reato associativo dai reati-fine - Fattispecie: importazione di ingente quantitativo di cocaina - Ritenuta sussistenza del delitto ex art. 74 del D.P.R. n. 309/90 - Censura della S.C..
L'autonomia tra reato associativo e reato-fine, derivante dal fatto che il primo prescinde dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, esclude che la sussistenza del delitto di cui all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) possa essere desunta dalla attuazione di una delle condotte descritte dall'art. 73 del suddetto decreto. (Fattispecie relativa all'importazione di un ingente quantitativo di cocaina, nella quale la S.C. ha censurato il giudice di merito, che da tale condotta aveva arguito l'inserimento nel sodalizio criminale, atteso che "è necessaria una adeguata struttura organizzativa che garantisca e i momenti preliminari e quelli susseguenti al fatto della detenzione di tali ingenti quantità".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)