Sez. 3, Sentenza n. 2949 del 28/09/1999 Cc. (dep. 05/11/1999) Rv. 215154 - 01
ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Laguna veneta - Scarico senza autorizzazione effettuato da insediamenti produttivi appartenenti alla tipologia di cui all'art 10 del D.L. n.16 del 1990, conv.nella L. n. 71 del 1990 e succ. modif. - Estinzione del reato - Condizioni.
ACQUE
La previsione di cui all'art.9 della legge 16 aprile 1973, n.171, - per la quale è sanzionata la condotta di chi apre, mantiene o comunque effettua scarichi nella laguna veneta senza il conseguimento della prescritta autorizzazione - deve esser letta alla luce della successiva evoluzione legislativa e specificamente dell'art.10 del D.L.5 febbraio 1990, n.16(convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1990, n.71), come modificato dall'art.1 del D.L. 29 marzo 1995, n.96(a sua volta convertito, con modificazioni dalla legge, 31 maggio 1995, n.206). Secondo il succitato art.10 le aziende artigiane produttive, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione, non serviti da pubblica fognatura, che abbiano presentato ai comuni un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1996. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro il suddetto termine del 30 giugno 1996, termine prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art.29, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n.136, estingue i reati. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi per l'autorizzazione, restano sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità previsti dall'art.9 della precitata legge n.171 del 1973 e succ. modifiche.
Riferimenti normativi: Legge 16/04/1973 num. 171 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 05/02/1990 num. 16 art. 10 CORTE COST., Legge 05/04/1990 num. 71 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 206 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1995 num. 96 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1999 num. 136 art. 29 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)