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Sez. 2, Ordinanza n. 24252 del 30/07/2026 (Rv. 679138-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di usucapione relativa alla metà indivisa di bene immobile - Mutamento in appello con proposizione di domanda di usucapione di una parte determinata dello stesso immobile - Divieto di ius novorum - Violazione - Sussistenza - Ragioni - Natura autodeterminata dei diritti reali - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679138-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

In tema di ius novorum, la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di una parte determinata di un immobile, proposta, per la prima volta, in appello, in luogo di quella originariamente avanzata per il riconoscimento dell'usucapione di quota indivisa del medesimo cespite, costituisce domanda nuova, attesa la diversità del diritto fatto valere nel suo contenuto, senza che venga in rilievo la natura autodeterminata del diritto di proprietà, giacché in tale ipotesi non è la fonte del diritto a essere modificata, ma è il diritto in sé, nella sua consistenza giuridica e materiale.

Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)