Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 126 del 2004
Massime (1)
Massima n. 28438
- Procedimento civile
- Causa di divorzio
- Poteri del giudice istruttore
- Provvedimenti nell’interesse del coniuge e della prole
- Ordine a terzo estraneo al processo, tenuto a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato al mantenimento
- Mancata previsione
- Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza
- Difetto di motivazione sulla rilevanza
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in quanto l’ordinanza di rimessione risulta affetta, nella specie, da un difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio ‘a quo’.
Norme impugnate
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza del 2 ottobre 2002 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento civile vertente tra Cerasari Domenica Antonella e De Luca Marco, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 2 ottobre 2002, il Giudice istruttore di un procedimento avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente innanzi al Tribunale di Avezzano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in rapporto agli artt. 156, comma 6, del codice civile e 8, comma 3, della legge n. 898 del 1970;
che il rimettente riferisce che nel corso del giudizio il coniuge avente diritto al mantenimento ha avanzato richiesta di emissione dell'ordine di versamento diretto in suo favore, da parte della società datrice di lavoro, dell'importo dovutogli dall'altro coniuge, obbligato a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, in forza di ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Avezzano;
che, ad avviso del giudice a quo, l'ordinamento vigente non prevede il potere del giudice istruttore della causa di divorzio di impartire al terzo l'ordine di cui all'art. 156, comma 6, cod. civ., perché il dettato di tale norma, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 23 giugno 1994, non è automaticamente estensibile al procedimento di divorzio, in quanto l'art. 4 della legge n. 898 del 1970, nel disporre che il presidente adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, fa chiaro riferimento ai rapporti tra le parti, con esclusione dunque della possibilità di impartire ordini a un terzo, estraneo alla vicenda giudiziale;
che, ad avviso del rimettente, la richiesta del coniuge affidatario, muovendo da un'esigenza meritevole di tutela, evidenzia una lacuna normativa, non colmabile in via di interpretazione per la peculiarità del potere di impartire ordini ad un terzo estraneo al processo e pertanto è manifestamente non infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che il tribunale rimettente nulla dice sul presupposto dell'inadempimento del coniuge obbligato, e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Avezzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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