Sez. L, Sentenza n. 1218 del 29/04/1974 (Rv. 369273 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
La Corte di Cassazione deve dichiarare la cessazione della materia del contendere omettendo ogni pronuncia sulle spese, se risulti che, per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, non sussiste piu contestazione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio. (Conf 47'73, mass n 361798).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)