Sez. 1, Sentenza n. 1660 del 05/07/1967 (Rv. 328476 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) - (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - DICHIARAZIONE DIRETTA ALL'ALTRO CONTRAENTE - NECESSITA - DICHIARAZIONE FATTA A UN TERZO - EFFETTI.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) - (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - DICHIARAZIONE DIRETTA ALL'ALTRO CONTRAENTE - NECESSITA - DICHIARAZIONE FATTA A UN TERZO - EFFETTI.*
La ratifica, quale atto unilaterale recettizio, inteso ad integrare il negozio rappresentativo, a formazione progressiva, compiuto da chi abbia agito in veste di rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facolta conferitegli, deve essere diretta non al rappresentante, ma all'altro contraente, e produce il suo effetto, di acquisire alla sfera giuridica del ratificante il risultato dell'attivita svolta dal falsus procurator, solo nel momento in cui perviene a cognizione del soggetto cui e destinata, cognizione per aversi la quale e indispensabile una notificazione o una comunicazione. E, se puo ritenersi che la dichiarazione di ratifica fatta ad un terzo, pur senza un preciso incarico ma senza il divieto di recarla a conoscenza dell'altro contraente, spieghi la sua efficacia quando sia pervenuta a quest'ultimo, tuttavia cio vale solo se nel frattempo quella medesima volonta non sia stata revocata. (Cfr. 2694-63 1131-51).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)