Sez. L, Sentenza n. 1672 del 04/03/1996 (Rv. 496121 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Inquadramento del dipendente secondo un determinato contratto - Contestazione da parte del datore di lavoro dell'applicabilità del medesimo contratto - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE
Il datore di lavoro che inquadri il dipendente alla stregua di un determinato contratto collettivo implicitamente accetta l'applicazione del contratto stesso e non può dedurre in giudizio, in contrasto con le richieste del lavoratore, l'applicabilità di un diverso contratto.(Nella specie il datore di lavoro aveva chiesto in giudizio l'applicazione del contratto per le aziende artigianali metalmeccaniche, invece che di quello per il commercio. La S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva fatto applicazione del secondo di tali contratti in base al principio suindicato e al concorrente rilievo - ugualmente approvato dalla S.C. - della inidoneità della mera iscrizione nell'albo delle imprese artigiane al fine di dimostrare la corrispondente natura dell'impresa).
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)