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Sez. 1, Sentenza n. 859 del 05/05/1967 (Rv. 327014 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - PERSONE GIURIDICHE - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - COMITATI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - MUTAMENTO SUCCESSIVO DELLA PERSONA DEL RAPPRESENTANTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327014-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - PERSONE GIURIDICHE - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - COMITATI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - MUTAMENTO SUCCESSIVO DELLA PERSONA DEL RAPPRESENTANTE - IRRILEVANZA.*

La Costituzione del rapporto processuale, regolarmente formatosi nei confronti di una persona giuridica, oppure di un'associazione non riconosciuta o di un comitato, conserva la sua efficacia per tutta la durata del processo, comprese le fasi di impugnazione, essendo irrilevante il mutamento della persona fisica, originariamente costituitasi quale rappresentante della persona giuridica, dell'associazione o del comitato. Pertanto, se una societa in nome collettivo si sia regolarmente costituita in giudizio a mezzo del soggetto che, secondo l'atto costitutivo, ne aveva la rappresentanza, e irrilevante la circostanza che, nella carica di legali rappresentanti della stessa, si sia verificata una successione di persone. (Cfr.1682-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)