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Sez. U, Sentenza n. 10734 del 08/07/2003 (Rv. 564889 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riparto della giurisdizione riguardante le controversie relative al personale universitario - Enunciazione - Rapporto d'impiego riguardante i professori e ricercatori universitari - Controversie relative - G.A. - Spettanza - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564889-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di riparto della giurisdizione relativa alle controversie riguardanti il personale universitario, il decreto legislativo n. 165 del 2001, nel dettare norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le relative controversie (art. 63, comma primo) ma lascia al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (art. 63, comma quarto), tra le quali quelle concernenti il rapporto d'impiego dei professori e ricercatori universitari (art. 3, comma secondo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)