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Sez. 2, Sentenza n. 27525 del 29/12/2009 (Rv. 610830 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Terzo chiamato in causa dal convenuto - Estensione automatica della domanda dell'attore nei suoi confronti - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2009-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610830-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE

In caso di chiamata in causa del terzo, questi assume, per effetto della stessa chiamata, la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria solo se viene chiamato in causa quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato (o, in caso di azione risarcitoria, quale unico responsabile del fatto dannoso) e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito; in quest'ultimo caso, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei confronti dello stesso una espressa ed autonoma domanda, che può trovare fondamento in fatti anche diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dall'art. 183, quarto comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, lett. c-ter del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a, della legge 28 dicembre 2005, n. 263).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 lett. C CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 1 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)