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Sez. L - , Sentenza n. 12744 del 21/04/2022 (Rv. 664478 - 01)

TRANSAZIONE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' - PRETESA TEMERARIA | Elemento oggettivo e soggettivo - Nozione.
Stato
decisa il 2022-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664478-01

TRANSAZIONE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' - PRETESA TEMERARIA

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo e uno soggettivo, ossia che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta.

Cod. Civ. art. 1971

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)