Sez. 1 - , Sentenza n. 30033 del 11/09/2020 Cc. (dep. 29/10/2020) Rv. 279732 - 01
GIUDICE - ASTENSIONE - IN GENERE | Gravi ragioni di convenienza - Violazione degli obblighi di astensione che non costituiscono motivo di ricusazione - Nullità generale e assoluta - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
GIUDICE - ASTENSIONE - IN GENERE
La sussistenza delle «gravi ragioni di convenienza» di cui all'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen. configura, al più, un obbligo di astensione, la cui inosservanza non costituisce motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e la cui violazione non comporta una nullità generale e assoluta della sentenza, non incidendo sulla capacità del giudice. (Fattispecie relativa alla presenza, nel collegio che aveva rigettato la richiesta del ricorrente di permesso premio, del medesimo giudice che, quale magistrato di sorveglianza, aveva precedentemente rigettato una richiesta di permesso di necessità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)