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Sez. 2 - , Sentenza n. 4715 del 14/02/2022 (Rv. 663901 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Responsabilità precontrattuale – Violazione obblighi di buona fede ex artt. 1337 e 1338 c.c. – Rilevanza per i soli casi di rottura ingiustificata delle trattative e conclusione di un contratto invalido – Esclusione – Applicazione al contratto valido ed efficace ma sconveniente a causa del comportamento scorretto di una delle parti – Quantificazione del danno.
Stato
decisa il 2022-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663901-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)

In tema di responsabilità precontrattuale, qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, restando irrilevante che la violazione del dovere di buona fede sia intervenuto cronologicamente a valle e non a monte della conclusione del contratto, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.

Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 1440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)