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Sez. 3, Sentenza n. 5982 del 12/12/2001 Ud. (dep. 14/02/2002) Rv. 221107 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Omesso avviso al difensore di fiducia a causa di omonimia - Onere dell'imputato di compiutamente individuare il difensore - Esclusione - Limiti - Nullità degli atti dibattimentali - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221107-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE

In tema di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici è compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso. (Nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)