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Sez. 1, Sentenza n. 3620 del 21/07/1978 (Rv. 393126 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - RINUNCIA - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE DI UNA CAUSA PRINCIPALE E DI UNA ACCESSORIA - CONCLUSIONI SPECIFICHE FORMULATE DA UNA PARTE SOLO IN ORDINE ALL'UNA DI DETTE CAUSE - TACITA RINUNCIA ALLE CONCLUSIONI IN PRECEDENZA PRESE CON RIGUARDO ALL'ALTRA CAUSA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393126-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - RINUNCIA - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE DI UNA CAUSA PRINCIPALE E DI UNA ACCESSORIA - CONCLUSIONI SPECIFICHE FORMULATE DA UNA PARTE SOLO IN ORDINE ALL'UNA DI DETTE CAUSE - TACITA RINUNCIA ALLE CONCLUSIONI IN PRECEDENZA PRESE CON RIGUARDO ALL'ALTRA CAUSA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In ipotesi di riunione nel medesimo procedimento di una causa principale e di una causa accessoria (nella specie, a seguito di domanda di rivalsa proposta dal convenuto contro un terzo), la circostanza che una parte, all'atto della rimessione al collegio, abbia formulato conclusioni specifiche solo in ordine all'una di dette cause non implica necessariamente una tacita rinuncia alle conclusioni in precedenza prese con riguardo all'altra causa, atteso che tale comportamento, alla stregua della distinta individualita delle due cause, e di ogni altro elemento del caso concreto, puo evidenziare anche una volonta confermativa delle istanze e richieste gia avanzate, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, non censurabile in Sede di legittimita se sufficientemente e correttamente motivato. (V 208/74, mass n 367800; (V 1875/72, mass n 358918).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)