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Sez. 3, Sentenza n. 2103 del 24/02/1995 (Rv. 490678 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Sinistri antecedenti all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - Previa istanza di risarcimento all'assicuratore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490678-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la norma dell'art. 22 L. 24 dicembre 1969 n. 990, che richiede la previa istanza di risarcimento all'assicuratore, non è immediatamente operativa, ma si inserisce in un complesso sistema, del quale costituisce parte integrante l'art. 8, che per la prima volta ha introdotto l'istituto dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore sia pure entro i limiti delle somme per le quali sia stata stipulata l'assicurazione. Pertanto, va esclusa l'applicabilità dell'art. 22 legge del 1969 n. 990 ad un sinistro avvenuto in epoca antecedente al 14 giugno 1971, data di entrata in vigore della detta legge, la quale diversamente verrebbe a produrre effetti giuridici di natura sostanziale su un rapporto, quello tra danneggiato ed assicuratore, non previsto dalla precedente normativa.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)