Sez. 3, Sentenza n. 12019 del 10/02/2015 Ud. (dep. 23/03/2015) Rv. 262711 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Emissioni - Accertamento mediante testimoni - Ammissibilità.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti. (Fattispecie in cui i testimoni avevano riferito di un terribile odore di caffè bruciato che si diffondeva, in particolari orari, nelle loro case, provocando nausea e talvolta anche vomito nonché determinando immissione di fumo nero nelle loro abitazioni).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)