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Sez. 5, Sentenza n. 8087 del 02/04/2010 (Rv. 612677 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Riscossione - Ruolo e cartella di pagamento - Contenuto - Tributo principale e addizionale provinciale - Omessa specificazione, in detti atti, delle voci indicate - Conseguenze - Vizio di validità - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2010-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612677-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la mancata formazione di ruoli separati per ciascuna voce - tributo principale e addizionale provinciale - o, comunque, l'omessa specificazione di tali voci nell'unico atto all'uopo predisposto, si esauriscono in una mera irregolarità del ruolo, atteso che nessuna norma sanziona con la nullità dette carenze. Analogamente, non determina alcun vizio dell'atto la mancata indicazione, nella cartella di pagamento, delle due voci suindicate, almeno quando la tariffa è unica e non costituisce frutto di una scelta discrezionale del Comune. Peraltro, l'addizionale provinciale, essendo costituita da una percentuale fissa, pari al 15%, da computarsi sull'importo della tassa principale è determinabile sulla base di un semplice calcolo aritmetico, one non possono insorgere difficoltà nella determinazione del suo ammontare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 19, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)