Sez. 6, Sentenza n. 11711 del 30/03/1990 Ud. (dep. 21/08/1990) Rv. 185149 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO - RISCONTRO ESTERNO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
PROVE - CHIAMATA DI CORREO - RISCONTRO ESTERNO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato rivestono il valore di prova e non di meri indizi, anche se necessitano di un riscontro esterno che, data l'ampiezza della formula adoperata dall'art. 192 cod. proc. pen., può essere condotto alla stregua di elementi e dati di qualsiasi tipo e natura. (nella specie, è stato ritenuto corretto l'accertamento della responsabilità degli imputati fondato sulle dichiarazioni accusatorie di un coimputato, ritenute credibili sia sotto il profilo intrinseco, perché precise e non ispirate da sentimenti di inimicizia, sia sotto quello estrinseco, perché corroborate da una serie di convergenti elementi indiziari tratti aliunde). (V mass n 183594; (Conf mass n 183411).*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)