Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 21 del 1965
Massime (1)
Massima n. 2323
- Processo penale
- Avocazione
- Facoltà del procuratore generale presso la corte d'appello di richiamare, prima della sentenza o del decreto di citazione, gli atti e di rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria
- Contrasto con l'art. 25, primo comma, della costituzione
- Questione già decisa nel senso della illegittimità costituzionale
- Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata.
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 234 cpv. del Codice di procedura penale in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, promosso con ordinanza 8 luglio 1964 del Tribunale di Siracusa, nel procedimento penale a carico di Michele Pavano, iscritta al n. 148 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del Giudice Michele Fragali.
punto 1
Ritenuto che, con l'ordinanza predetta, è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 234 cpv. del Codice di procedura penale, sotto il profilo che la facoltà che esso concede al Procuratore generale di richiamare, prima della sentenza che chiude la istruzione formale e con provvedimento insindacabile, gli atti e di rimetterli alla Sezione istruttoria, sottrae l'istruzione della causa al giudice naturale e quindi contrasta con il principio costituzionale della precostituzione legale del giudice affermato dall'art. 25, primo comma, della Costituzione;
che la parte non si è costituita in giudizio;
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 110 del 7 giugno 1963, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 234, secondo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;
che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 234 cpv. del Codice di procedura penale, promossa con ordinanza 8 luglio 1964 del Tribunale di Siracusa. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
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