Sez. 5, Sentenza n. 11359 del 29/04/2024 (Rv. 671074-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Immobili a destinazione speciale - Determinazione della rendita catastale - Art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 - Natura innovativa - Retroattività - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
L'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, che esclude dalla stima diretta alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale talune componenti impiantistiche, ha natura innovativa e non retroattiva, come si evince dalla stessa disposizione, che ne dispone l'efficacia dal 1° gennaio 2016, e dai successivi commi 22, 23 e 24, a norma dei quali, a decorrere da tale data, gli intestatari catastali possono presentare gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione degli immobili già censiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, applicando retroattivamente la nuova disciplina al caso in esame, aveva escluso dalla determinazione della rendita catastale di un opificio relativo alla centrale elettrica geotermica i pozzi di estrazione o reiniezione, ritenendoli parte costitutiva della miniera e non sua pertinenza).
Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 22 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 23 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)