Sez. L - , Sentenza n. 6930 del 11/03/2021 (Rv. 660810 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Trattamento accessorio del personale - Ammontare complessivo delle risorse destinate a tale scopo - Limitazioni - Interpretazione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 – secondo cui "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (..), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio" – dev'essere interpretato nel senso che oggetto della decurtazione dai fondi previsti dalla contrattazione collettiva è l'intero importo corrispondente al trattamento economico (fondamentale e accessorio) destinato a remunerare i dipendenti cessati dal servizio, il quale, dunque, non può essere utilizzato per incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio di quelli rimasti in servizio. (Principio affermato dalla S.C. in relazione al Fondo per la retribuzione dei dirigenti medici, di cui all'art. 50 c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, destinato alla remunerazione di voci retributive afferenti non solo al trattamento economico accessorio, ma anche a quello fondamentale).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 2 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 8, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)