Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 161 del 1993
Massime (3)
Massima n. 19350
- Pensioni
- Pensioni previdenziali
- Concorso di due o più pensioni integrate al minimo
- Conservazione del trattamento minimo, in forza di norma dichiarata "interpretativa" contenuta in decreto-legge, a partire dalla data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 463 del 1983 (conv. in l. n. 636 del 1983) su una sola delle pensioni
- Esclusione della "cristallizzazione" di quelle non più integrate
- Denunciata violazione dei limiti costituzionali al ricorso alla decretazione d'urgenza e alla "interpretazione autentica", del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela assicurativa
- Mancata conversione in legge del decreto-legge contenente le disposizioni impugnate
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto né il decreto-legge contenente le disposizioni impugnate (d.l. 20 maggio 1992, n. 293) e neppure, del resto, il successivo con cui è stato "reiterato" (d.l. 21 luglio 1992, n. 345) sono stati convertiti in legge, perdendo di conseguenza efficacia fin dall'inizio.
Norme impugnate
- art. 4, comma 1, d.l. 20 maggio 1992, n. 293
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 38, comma 2, Cost.
- art. 77, comma 2, Cost.
- art. 70 Cost.
Massima n. 19351
- Previdenza e assistenza sociale
- Crediti previdenziali (nella specie per pensioni INPS)
- Ritardato pagamento
- Omessa previsione dell'integrale risarcimento del danno (interessi legali e rivalutazione)
- Denunciata disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro con incidenza sul trattamento previdenziale
- Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto nei casi oggetto dei giudizi 'a quibus' la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione risulta irrilevante. - V., nello stesso senso, la sent. n. 394/1992 e le ord. nn. 410/1992 e 74/1993.
Norme impugnate
- art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412
Parametri
- art. 36, comma 1, Cost.
- art. 38, comma 2, Cost.
- art. 3 Cost.
Massima n. 19352
- Previdenza e assistenza sociale
- Crediti previdenziali (nella specie per pensioni INPS)
- Ritardato pagamento
- Omessa previsione dell'integrale risarcimento del danno (interessi legali e rivalutazione)
- Denunciata disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro con incidenza sul diritto alla tutela previdenziale
- Carenza di motivazione sulla rilevanza della questione
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza in quanto dalle ordinanze di rimessione, datate 27 novembre 1992, non risulta se la mora dell'Istituto debitore della prestazione previdenziale sia insorta prima o dopo il 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge).
Norme impugnate
- art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412
Parametri
- art. 36, comma 1, Cost.
- art. 38, comma 2, Cost.
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, e 6, comma 5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con n. 70 ordinanze emesse il 26 giugno e il 27 novembre 1992 dal Tribunale di Lecco, iscritte ai nn. da 586 a 652 e 675 del registro ordinanze 1992 e nn. 10 e 11 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 44, prima serie speciale dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che nel corso di una serie di procedimenti civili promossi contro l'INPS per ottenere la c.d. cristallizzazione al 30 settembre 1983 dell'importo della pensione integrata al minimo, il Tribunale di Lecco, con sessantotto ordinanze tutte in data 26 giugno 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, non convertito in legge, per contrasto con gli artt. 70 e 77, secondo comma, Cost.;
b) del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 1, del citato d.-l. n. 293 del 1992 e 6, comma 5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.;
c) dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per contrasto con gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.;
che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione di cui sub a) usurpa la funzione legislativa sia perché emanata nella forma del decreto-legge senza le condizioni della decretazione d'urgenza, sia perché l'interpretazione autentica della legge è riservata al parlamento;
che la stessa disposizione - recante interpretazione autentica dell'art. 6, comma 5, 6 e 7, del d.-l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, "nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni" - è ritenuta lesiva altresì dell'art. 3 Cost., essendo irrazionale il ricorso allo strumento dell'interpretazione autentica per effettuare una sostanziale modifica legislativa, e dell'art. 38, secondo comma, Cost., perché non garantisce al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita;
che la norma di cui sub c) è ritenuta illegittima perché produce un'ingiustificata disparità di trattamento tra crediti previdenziali e crediti di lavoro, pregiudicando l'adeguatezza della prestazione previdenziale alle esigenze di vita del lavoratore pensionato;
che in tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una dichiarazione di inammissibilità o, in subordine di infondatezza;
punto 2
Considerato che i giudizi hanno per oggetto identiche questioni e quindi è opportuno disporre la riunione affinché siano decisi con unico provvedimento;
che il d.-l. n. 293 del 1992 di cui sub a) e b) non è stato convertito in legge (e uguale sorte è toccata al successivo d.-l. 21 luglio 1992, n. 345), di guisa che ha perduto efficacia fin dall'inizio;
che nei casi cui si riferiscono le ordinanze in data 26 giugno 1992 (R.O. da 566 a 652/92, 675/92), la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione sub c) risulta irrilevante giusta il criterio accolto da questa Corte con sentenza n. 394 del 1992, e confermato dalle ordinanze nn. 410 del 1992 e 74 del 1993;
che dalle ordinanze di rimessione in data 27 novembre 1992 (R.O. nn. 10 e 11/93) non risulta se la mora dell'Istituto debitore della prestazione previdenziale sia insorta prima o dopo il 31 dicembre 1991, così determinandosi sul punto una carenza di motivazione sulla rilevanza;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293 (Disposizioni urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), non convertito in legge, sollevata, in riferimento agli art. 3, 38, secondo comma, 70 e 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecco con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal nominato Tribunale con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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