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Sez. 1, Sentenza n. 708 del 08/04/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115576 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGE - LEGGE PENALE -TERRITORIALITA - IN GENERE - REATI COMMESSI NEL TERRITORIO DELLO STATO -GIUDIZIO ALL'ESTERO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115576-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGE - LEGGE PENALE -TERRITORIALITA - IN GENERE - REATI COMMESSI NEL TERRITORIO DELLO STATO -GIUDIZIO ALL'ESTERO - IRRILEVANZA.*

L'art 11 cod pen stabilisce che nel caso indicato dall'art 6 stesso codice (reati commessi nel territorio dello stato) il cittadino o lo straniero e giudicato nello stato, anche se sia stato giudicato all'estero. Il giudizio all'estero contro lo straniero e quindi giuridicamente irrilevante quando il reato sia stato da lui commesso in Italia. (Conf 104562, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)