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Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

Testo in vigore al

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Titolo I. Disposizioni in materia fiscale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere disposizioni in materia finanziaria e contabile;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure per esigenze indifferibili, in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di personale delle Forze di polizia e militare, di imprese, ambiente, cultura e sanita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, della giustizia, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Estensione della definizione agevolata dei carichi

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017.

2. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti: «13-quater.
Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non e' stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore puo' esercitare nuovamente la facolta' di cui al comma 1 provvedendo a:
a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all'agente della riscossione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017;
b) pagare, con le modalita' di cui comma 7:
1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilita' dell'istanza;
2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonche', a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
13-quinquies. Nell'istanza di cui al comma 13-quater, lettera a), il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme di cui alla lettera b), n. 2, dello stesso comma 13-quater, entro il numero massimo ivi previsto, e assume l'impegno di cui al comma 2.
13-sexies. A seguito della presentazione dell'istanza prevista dal comma 13-quater, lettera a), si producono gli effetti previsti dal comma 5. L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:
a) entro il 31 marzo 2018, l'importo di cui alla lettera b), n. 1, del comma 13-quater;
b) entro il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
13-septies. Fermo quanto previsto dai commi 13-quinquies e 13-sexies, alla definizione agevolata di cui al comma 13-quater si applicano, tutte le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 13-ter.».

3. Al fine di consentire alle Universita' degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 e' differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, e' incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018.

4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017 possono essere estinti secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato «Decreto».

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.

6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 puo' essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

  1. a) entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di cui al comma 4, invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;

  2. b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore le informazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 dello stesso Decreto.

8. I restanti riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell'articolo 6 del Decreto si intendono effettuati, rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020.

9. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5, per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, e' sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

10. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facolta' di definizione prevista dal comma 4 del presente articolo puo' essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole «2 aprile 1958, n. 377» sono inserite le seguenti: «, per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.».

Art. 2 Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamita' naturali

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilita' dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e' applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

5. Limitatamente al comune di Livorno, la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente.

6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni di cui al comma 1, connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al medesimo comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,1 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 1° ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui al periodo precedente.

7. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.».

8. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

Art. 3 Estensione Split payment a tutte le societa' controllate dalla P.A

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) societa' partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle norme di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dalla medesima data.

Art. 4 Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.»;

  2. b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e' destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.».

2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;» e la lettera e) e' soppressa.

Art. 5 Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. 1) alla lettera a), le parole «e' incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e' incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019»;

  2. 2) alla lettera c), le parole «350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi».

Titolo II. Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari

Art. 6 Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile

1. Alla legge 21 luglio 2016, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 2:

    1. 1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

    2. 2) al comma 4, le parole «al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4» e la parola «mensili», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «trimestrali»;

    3. 3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.»;

  2. b) all'articolo 3:

    1. 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze» ed al terzo periodo, dopo la parola «missioni», sono inserite le seguenti: «, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»;

    2. 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1 e' corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

  3. c) all'articolo 4:

    1. 1) al comma 4, la parola «mensili», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «trimestrali»;

    2. 2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.».

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, le parole «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;

  2. b) al comma 4, le parole «durata massima di 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «durata massima di 24 mesi».

3. All'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

4. All'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

5. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e' incrementato di euro 140 milioni per l'esercizio 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Art. 7 Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge, le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge.».

2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facolta' assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalita' di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954 euro a decorrere dall'anno 2017, sono destinate:

  1. a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per 30.120.313 euro per l'anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per 15.004.387 euro a decorrere dal 2019;

  2. b) all'autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre 2017, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 137 unita' per l'Arma dei carabinieri, 123 unita' per la Polizia di Stato e 48 unita' per la Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1° febbraio 2018, 22 allievi finanzieri per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l'anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019;

  3. c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1º dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facolta' assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 169 unita' nella Polizia di Stato, 54 unita' nell'Arma dei carabinieri e 57 unita' nella Polizia Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con provvedimenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, anche attraverso l'ampliamento dei posti dei concorsi gia' banditi e ancora in atto o conclusi nel 2017. Per la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria, in via eccezionale, le modalita' attuative possono comprendere, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Con i medesimi provvedimenti possono essere altresi' definite le modalita' attuative per le assunzioni nelle rispettive forze di polizia, in aggiunta alle facolta' assunzionali, autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio del 4 agosto 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto delle riserve di legge per il personale delle Forze armate.

4. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonche' il presidio del territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalita' esistenti, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 3.066.000 euro annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell'anno 2017 le attivita' di cui alla medesima legge n. 124 del 1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 20.

5. All'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dopo le parole: «ha facolta' di pernottare in caserma» sono inserite le seguenti: «a titolo gratuito».

6. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 5, valutati in euro 144.000 per l'anno 2017 e in euro 346.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Al fine di assicurare la necessaria continuita' nell'esercizio delle funzioni di comando anche per le esigenze della sicurezza nazionale, all'articolo 1094, comma 3, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole «durano in carica non meno di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica tre anni senza possibilita' di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti per il grado, puo' esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di eta', con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennita' di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.».

8. Nei casi in cui dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 trova applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il grado, il Ministero della difesa comunica l'ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. All'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non e' prorogabile ne' rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di eta', e' richiamato d'autorita' fino al termine del mandato.».

10. In fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se di durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, sono estesi fino alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.

Titolo III. Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili

Art. 8 Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione

1. A seguito dell'attivita' di monitoraggio e verifica relativa alla misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1 commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i benefici di cui al citato comma 214 sono riconosciuti nel limite di 16.294 soggetti e nel limite massimo di 112,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 152,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 121,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016, sono corrispondentemente rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2017, 1.438,0 milioni di euro per l'anno 2018, 914,1 milioni di euro per l'anno 2019, 540,2 milioni di euro per l'anno 2020, 316,0 milioni di euro per l'anno 2021, 189,8 milioni di euro per l'anno 2022, 63,6 milioni di euro per l'anno 2023, 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo complessivo in 153.389 soggetti.

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per 24,8 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e per 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20.

Art. 9 Fondo garanzia PMI

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

2. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-ter: Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Art. 11 Fondo imprese

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
    «c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione.»;

  2. b) dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: «3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.
    Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.».

2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018.