Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 333 del 1996
Massime (1)
Massima n. 22697
- Processo penale
- Udienza preliminare
- Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato
- Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza
- Omessa previsione
- Pretesa disparità di trattamento rispetto al coimputato dello stesso reato nel medesimo procedimento nei confronti del quale il G.I.P. non si è in alcun modo pronunciato
- Pretesa lesione del diritto di difesa e della garanzia costituzionale di imparzialità del giudice
- Richiamo alla sentenza della corte costituzionale n. 432/1995
- Eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3, 24, 25 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in quanto meramente ripropositive di questioni già dichiarate più volte manifestamente infondate. - O. nn. 232/1996 e 279/1996. red.: S. Di Palma
Norme impugnate
- art. 34, comma 2, c.p.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 22 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 14 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Palermo (n. 2 ordinanze), il 15 febbraio ed il 26 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 401, 428, 429, 451 e 477 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 20, 21 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 22 dicembre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare nei confronti dell'imputato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;
che identiche questioni sono state sollevate dalla Corte d'appello di Palermo con due ordinanze del 14 febbraio 1996 e dalla Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 15 febbraio 1996;
che la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 26 gennaio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia rifiutato l'archiviazione e restituito gli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione a norma dell'art. 409, quinto comma, del medesimo codice, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione;
che in quest'ultimo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che le questioni sono state sottoposte più volte all'esame di questa Corte sotto i medesimi profili e dichiarate manifestamente infondate, da ultimo con le ordinanze nn. 279 e 232 del 1996;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dalle Corti d'appello di Napoli e Palermo, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ferri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze