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Sez. 1, Ordinanza n. 20552 del 18/06/2026 (Rv. 678593-01)

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE | Successivo scioglimento della società - Liquidazione della quota - Permanenza del diritto alla liquidazione ai sensi dell'art. 2189 c.c. - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678593-01

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE

Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società, al socio uscente spetta la liquidazione della

sua quota, ai sensi dell'art. 2289 c.c., e non la quota di liquidazione risultante all'esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l'assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo attenga ad un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verifichino i presupposti per l'apertura del secondo.

Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2289

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)