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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 93 del 1989

Decisione
decisa il 1989-02-22, depositata il 1989-03-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:93
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15167

  • Riscossione delle imposte
  • Versamento d'imposta superiore al dovuto
  • Rimborso d'ufficio effettuato tramite procedura automatizzata
  • Computo dei relativi interessi
  • Limiti
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Come la Corte ha già affermato, la disciplina degli interessi per il rimborso di imposte pagate, data la speciale natura del credito cui si riferiscono nonché la particolarità dei soggetti e dei suoi presupposti, è diversa da quella civilistica e lavoristica, sicché la disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore. Non è, quindi, in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva la norma che si applica in materia riguardo ai rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata. E ciò anche se essa comporta un'ulteriore limitazione (esclusione del primo e dell'ultimo semestre del maggior periodo compreso tra la data del versamento e quella dell'ordinativo della Intendenza di finanza o dell'elenco di rimborso) rispetto a quella (esclusione del solo primo semestre) - della quale è già stata riconosciuta la legittimità - prevista per i rimborsi eseguiti con la procedura ordinaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis, introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..) - O. n. 288/1988.

Norme impugnate

  • art. 44-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
  • art. 11 d.l. 30 dicembre 1979, n. 660
  • legge 29 febbraio 1980, n. 31

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto da Malatesta Mauro, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Genova, con ordinanza emessa l'8 marzo 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 44- bis (introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede che il contribuente, il quale abbia versato un ammontare dell'imposta superiore a quello dovuto, ha diritto al rimborso di quanto indebitamente versato con gli interessi semestrali del 6%, con esclusione del primo e dell'ultimo semestre del maggior periodo compreso tra la data del versamento e quella dell'ordinativo emesso dalla Intendenza di Finanza o dell'elenco di rimborso; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (e successive modificazioni) nella parte in cui esclude, per i rimborsi di imposte pagate, la corresponsione degli interessi per il primo semestre compreso fra la data del versamento del tributo e la data dell'ordinativo, osservando che "la disciplina degli interessi per il rimborso di imposte pagate, data la speciale natura del credito cui si riferiscono nonché la particolarità dei soggetti e dei suoi presupposti, è diversa da quella civilistica e lavoristica sicché la disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore" (ordinanza n. 288 del 1988); che la particolarità della presente questione, coinvolgente l'art. 44- bis che concerne gli interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata con l'ulteriore limitazione del diritto agli interessi relativi al semestre in cui tale ordinativo è emesso, non risulta tale da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento; che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis (introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze