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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 298 del 1989

Decisione
decisa il 1989-05-17, depositata il 1989-05-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:298
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15369

  • Imposta sull'incremento del valore degli immobili (in.v.im.)
  • Omessa e tardiva presentazione della dichiarazione
  • Previsione di identico trattamento sanzionatorio
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione già dichiarata inammissibile in quanto richiedente l'intervento del legislatore che, muovendo dalla diversità della ipotesi della tenue tardività da quella della omissione della presentazione della dichiarazione, possa ragionevolmente graduare le rispettive sanzioni per ricondurle in un quadro organico e più aderente possibile ai criteri dettati dall'art. 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825. - S. n. 84/1989.

Norme impugnate

  • art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1988 dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia sul ricorso proposto dalla S.r.l. Nuova Spezia contro l'Ufficio del Registro di Sarzana, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 marzo 1988 (pervenuta il 14 gennaio 1989) dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia sul ricorso proposto da S.r.l. Nuova Spezia contro l'Ufficio del Registro di Sarzana è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui parifica, quanto al trattamento sanzionatorio, la tardiva dichiarazione all'omessa dichiarazione, per contrasto con l'art.76 della Costituzione (in relazione all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825); che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 84 del 1989 questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità della medesima questione, auspicando peraltro una più ragionevole graduazione del regime sanzionatorio da parte del legislatore; che pertanto non ravvisandosi ragioni di sorta per modificare quanto già deciso, va dichiarata la manifesta inammissibilità della sollevata questione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento all'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze