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Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Testo in vigore al

Art. 32 Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato

1. Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

2. I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dai ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un Comitato composto da:

  1. a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

  2. b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;

  3. c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

  4. d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;

  5. e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;

  6. f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;

  7. g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato.

3. Il Comitato di cui sopra e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica.

4. Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato e' integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 33 Fondo centrale di garanzia

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'articolo 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tale fine e' autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. La garanzia sul fondo e' di natura sussidiaria e puo' essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.

3. La garanzia del fondo si applica con le stesse modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita:

  1. 1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento.
    La trattenuta e' dello 0,50 per cento;

  2. 2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
    23
    , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91;

  3. 3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge;

  4. 4) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo.

Art. 34 Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale

1. Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 30 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 1.000 milioni di lire e della durata massima di dieci anni alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico, che abbiano un ciclo produttivo di media e lunga durata ed eventualmente un ciclo commerciale di media durata per la rateazione necessaria alla diffusione.

2. Tra i costi ammessi al finanziamento sono anche quelli relativi ai compensi per ricerche ed elaborazioni, all'acquisizione dei diritti di autore, al compenso per gli apporti dei collaboratori e dei redattori.

3. Il limite massimo di finanziamento assistibile da contributo non puo' superare il cinquanta per cento dei costi accertati per la pubblicazione delle opere.

4. Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

5. Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al presente articolo e' autorizzato con decreto del Ministro per i beni culturali, sentita la commissione istituita ai sensi dell'articolo 25.

6. Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato di 2.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di 4.000 milioni di lire per i nove esercizi successivi, di 2.000 milioni di lire per l'ultimo esercizio.

Art. 35 Trattamento straordinario di integrazione salariale

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e' esteso, con le modalita' previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate.

2. L'importo del trattamento di integrazione salariale non puo' essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.

3. Il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del
personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di
cessazione dell'attivita' aziendale, anche in costanza di fallimento.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base
degli accertamenti del CIPI di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento sopra indicato, per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni.

5. Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI).

Art. 36 Risoluzione del rapporto di lavoro

1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennita' pari all'indennita' di mancato preavviso e, per i giornalisti, pari alla indennita' prevista dai contratti collettivi.

2. I dipendenti di cui sopra sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.

Art. 37 Esodo e prepensionamento

1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti benefici:

  1. a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1.560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del beneficio previsto dalla presente lettera; l'anzianita' contributiva non puo' comunque risultare superiore a quaranta anni;

  2. b) per i giornalisti professionisti: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno quindici anni di anzianita' contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1 gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1953, n. 10, e successive modificazioni;

  3. c) corresponsione, nei casi previsti dalle lettere a) e b), di una indennita' pari all'indennita' di anzianita' maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nell'azienda, fino ad un massimo di dieci anni;

  4. d) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dagli articoli 30 e 32 per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6, fino ad un importo pari a quello complessivo della indennita' corrisposta ai sensi della lettera c), allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare e costituire una azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore.

2. I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI abbia accertato la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e che abbiano maturato i necessari requisiti di anzianita' contributiva sono ammessi a godere, a domanda, dei benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente comma.

3. I benefici previsti dalle lettere a) e b) non sono cumulabili con quelli previsti dalla lettera d), nonche' con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

4. La cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese. I contributi versati dalla cassa per l'integrazione dei guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

5. Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilita' relativa agli interventi straordinari.

6. Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, e' dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

8. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 38 Inpgi

1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti, provvede a corrispondere ai propri iscritti:

  1. a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;

  2. b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.

2. Gli oneri derivanti dalle suddette prestazioni sono a totale carico dell'Istituto.

3. Resta confermato all'INPGI il compito di provvedere alla corresponsione ai giornalisti professionisti del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, con finanziamento a totale carico del Fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione costituito presso l'Istituto medesimo a norma dei decreti ministeriali 24 novembre 1965 e 3 maggio 1977.

4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.

Art. 39 Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

1. Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo, e, con priorita' rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.

2. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato e' determinato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

3. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.

4. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilita' speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.

Art. 40 Divieto di cumulo di provvidenze

1. I partiti ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti pubblici espressamente destinati dalla legge ad attivita' di informazione dei partiti stessi, svolta mediante quotidiani, periodici o mezzi radiotelevisivi, se non per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute a norma degli articoli 22 e 24 dai loro organi di stampa, cosi' come definiti dall'articolo 20.

Art. 41 Copertura finanziaria

1. All'onere complessivo di lire 197 miliardi, ivi compreso quello concernente le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 valutato in lire 45 miliardi, e quello riguardante l'organo di garanzia e il servizio dell'editoria di cui agli articoli 8 e 10, valutato complessivamente in lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1 luglio 1979-31 dicembre 1981, si provvede, quanto a lire 103 miliardi, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, e, quanto a lire 94 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981.

2. Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo III. Modifiche alle disposizioni sulla stampa

Art. 42 Diritto di rettifica

1. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Risposte e rettifiche). - Il direttore o, comunque, il responsabile e' tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignita' o contrari a verita', purche' le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui e' avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui e' pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purche' contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, puo' chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo e' punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata".

Art. 43 Norme processuali

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono aggiunti i seguenti:
"La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.
Al giudizio si procede con il rito direttissimo.
E' fatto obbligo:
a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.
I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.
In ogni caso, il richiedente la rettifica puo' rivolgersi al pretore affinche', in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni".

Titolo IV. Disposizioni transitorie e finali

Art. 44 Sanatoria

1. Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti, restano validi i provvedimenti adottati e continuano ad avere efficacia gli atti amministrativi posti in essere in applicazione delle norme del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, e del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

2. Si conferma l'autorizzazione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato impegnato alla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei criteri stabiliti nei provvedimenti e negli atti amministrativi di cui al primo comma del presente articolo, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici le integrazioni sul prezzo della carta utilizzata fino al 30 giugno 1979 ed alle agenzie di stampa i contributi per il periodo 1 luglio 1978-30 giugno 1979.

Art. 45 Proroga delle provvidenze

1. Per consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta l'erogazione, in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale nonche' dei periodici editi da cooperative costituite a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 52, delle integrazioni e dei contributi di cui al precedente articolo per il periodo 1 luglio 1979-31 dicembre 1980, e' autorizzata, in favore dello stesso Ente, la corresponsione di un contributo straordinario dello Stato di lire 91 miliardi.

2. Le integrazioni e i contributi di cui al comma precedente sono corrisposti agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure seguite, per le analoghe erogazioni relative al periodo fino al 30 giugno 1979, dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma precedente.

3. Le imprese editrici di giornali quotidiani hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 22 e alle integrazioni di cui al precedente comma, anche nel caso che, durante il periodo intercorrente dal 1 luglio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano adottato prezzi di vendita diversi da quelli stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.

4. E' autorizzata la corresponsione di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero per il periodo 1 gennaio 1978-31 dicembre 1980.

5. L'importo complessivo di tali contributi e' pari all'ammontare dell'importo annuo di cui al precedente articolo 26 ed e' posto a carico del fondo di cui al precedente primo comma. La corresponsione dei suddetti contributi e' effettuata in conformita' ai criteri, alle modalita' e alle procedure previsti dal precedente articolo 26 per le analoghe erogazioni relative al quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 ed e' autorizzata soltanto in favore dei giornali, riviste e pubblicazioni che siano stati continuativamente editi durante l'anno 1980.

Art. 46 Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' autorizzato a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al precedente articolo, contributi per l'importo di 1.000 milioni di lire per ciascuna delle annate 1978, 1979 e 1980 alle pubblicazioni periodiche riconosciute di elevato valore culturale, secondo i criteri e le procedure seguiti per analoghe erogazioni effettuate in applicazione della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 47 Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale della stampa

1. Le comunicazioni di cui al settimo comma dell'articolo 1, relative a situazioni verificatesi prima della istituzione del registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo quanto disposto dal comma precedente, le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 54 fissano i termini entro i quali gli editori e gli imprenditori di cui, rispettivamente, al secondo ed al quarto comma dell'articolo 11 devono provvedere, in sede di prima applicazione della presente legge, ad adempiere agli obblighi di iscrizione e di comunicazione al registro nazionale della stampa previsti dalla legge stessa.

Art. 48 Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani

1. Le imprese editrici di giornali quotidiani organizzate in forme diverse da quelle indicate ai primi cinque commi dell'articolo 1 devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando la trasformazione non venga effettuata, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell'impresa. Qualora la trasformazione venga effettuata nel termine di cui sopra l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorsi i due anni, su istanza del Garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della societa' e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai citati primi cinque commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali.

Art. 49 Concentrazioni nella stampa quotidiana

1. Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa abbia superato le percentuali di tiratura di cui all'articolo 4 e sia editrice di piu' testate, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di azioni, partecipazioni, quote di proprieta' fino a rientrare nelle percentuali massime di cui al predetto articolo 4. In tale caso i contratti di affitto sono sempre cedibili malgrado patto contrario.

2. Qualora l'impresa non adempia a quanto disposto dal comma precedente, il tribunale, su richiesta del Garante o di chiunque vi abbia interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o agenzia di credito.

Art. 50 Rilascio delle autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici

1. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 14, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

2. Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 14 e' emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.

Art. 52 Cooperative nel settore giornalistico

1. Ai fini della presente legge si intendono per cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano gia' costituite tra giornalisti e poligrafici nonche' le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.