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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 553 del 1989

Decisione
decisa il 1989-11-30, depositata il 1989-12-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:553
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14361

  • Amministrazione pubblica
  • Dipartimento della funzione pubblica
  • Attribuzioni
  • Controllo di merito su strutture regionali
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La mancata conversione, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, del decreto legge impugnato, rende manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale. (Manifesta inammissibilità della questione concernente l'art. 3, comma secondo, d.l. 26 maggio 1989 n. 191, impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, n. 1, e 58 del relativo Statuto speciale). - O.n. 447/89.

Norme impugnate

Parametri

  • art. 4, n. 1) l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)
  • art. 58 l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, dal titolo "Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego", promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 13 giugno 1989, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 1989; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 13 giugno 1989 e depositato il 20 giugno successivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), lamentando la violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 dello Statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1); che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;
punto 2
Considerato che il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174, serie generale, del 27 luglio 1989; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 447 del 1989), la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 dello Statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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