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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 550 del 1989

Decisione
decisa il 1989-11-30, depositata il 1989-12-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:550
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14358

  • Filiazione
  • Filiazione naturale
  • Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale
  • Nel caso di minori
  • Competenza del tribunale per i minorenni
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma primo, r.d. 30 marzo 1942 n. 318, come sostituito dall'art. 68, L. 4 maggio 1983 n. 184 - che attribuisce al Tribunale per i minorenni la competenza a dichiarare la paternità o maternità naturale nei confronti di minore - va dichiarata manifestamente infondata in quanto, pur essendo sollevata per la prima volta in riferimento (anche) all'art. 24 Cost., non sono prospettati argomenti diversi rispetto a quelli esaminati in precedenti pronunce di non fondatezza e di manifesta infondatezza. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - S.n. 193/1987; O.n. 395/1987.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 68 della legge 4 maggio 1983, n.184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), e 38, primo comma, disposizioni di attuazione del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1987 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile tra Rauss Carla e Gagliardi Baldassarre, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 5 novembre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità "dell'art. 68 Legge n.184/1983, il quale, modificando il primo comma dell'art. 38 Disp. Att. al Codice Civile, ha attribuito al Tribunale per i Minori i provvedimenti contemplati dall'art. 269 primo comma C.C., con riferimento ai casi riguardanti i minorenni"; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, perché già dichiarata non fondata con sentenza n.193 del 1987 e manifestamente infondata con ordinanza n. 395 del 1987;
punto 2
Considerato che, in effetti, questioni aventi ad oggetto la norma denunciata - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, quale sostituito dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 - sono state dichiarate, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, non fondate con sentenza n. 193 del 1987 e manifestamente infondate con ordinanza n. 395 del 1987 e che l'ordinanza di rimessione, pur sottoponendo per la prima volta al vaglio della Corte il riferimento all'art. 24 della Costituzione, non adduce argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati nelle precedenti occasioni;
punto 3
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), quale sostituito dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza del 5 novembre 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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