Sez. 3, Sentenza n. 476 del 02/02/1977 (Rv. 384029 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - A FAVORE DEL CONTUMACE VITTORIOSO - INAMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - A FAVORE DEL CONTUMACE VITTORIOSO - INAMMISSIBILITA.*
La condanna al pagamento delle spese giudiziali non puo essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, il quale, essendosi astenuto dal partecipare al giudizio, non ha sostenuto spesa alcuna di cui possa avere diritto al rimborso. (nella specie, il giudice d'appello condannava l'appellante al rimborso, a favore dell'appellato costituito e vittorioso, anche delle spese del giudizio di primo grado, in cui quest'ultimo, seppur vittorioso, era rimasto contumace. La suprema Corte ha cassato la decisione, enunciando il principio di cui in massima). (Conf 922/75, mass n 374311; (V 3269/73, mass n 367118; (V 3323/69, mass n 343375).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)