Sez. U, Sentenza n. 3021 del 30/09/1968 (Rv. 335878 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - RICHIESTA DI REISCRIZIONE DOPO LA RADIAZIONE- INDAGINI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DELL'ISTANTE PRIMA E DOPO LA RADIAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - RICHIESTA DI REISCRIZIONE DOPO LA RADIAZIONE- INDAGINI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DELL'ISTANTE PRIMA E DOPO LA RADIAZIONE.*
Qualora, dopo la radiazione dagli albi, l'avvocato chieda la reiscrizione, il consiglio dell'ordine deve accertare e valutare la condotta da lui tenuta dopo la subita radiazione, mentre la condotta anteriore cosi come puntualizzata e qualificata in Sede disciplinare, deve essere presa in considerazione unicamente per stabilire se e in che misura la condotta dell'istante sia mutata e si possa, in conseguenza, fare affidamento sull'osservanza, da parte sua, di quei principi etici che la legge professionale forense esige come condizione imprescindibile per l'iscrizione negli albi degli avvocati e procuratori.*
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 17 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 27 CORTE COST., Legge 23/05/1940 num. 254 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)