Sez. L, Sentenza n. 5359 del 16/10/1982 (Rv. 423147 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CLAUSOLE PREVEDENTI PROCEDURE DI CONCILIAZIONE O ARBITRATI IRRITUALI PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO - INTERPRETAZIONE DI DETTE CLAUSOLE NEL SENSO DELLA LORO EFFICACIA IMPEDITIVA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - ERRONEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CLAUSOLE PREVEDENTI PROCEDURE DI CONCILIAZIONE O ARBITRATI IRRITUALI PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO - INTERPRETAZIONE DI DETTE CLAUSOLE NEL SENSO DELLA LORO EFFICACIA IMPEDITIVA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - ERRONEITÀ.*
Ogni interpretazione di clausole di contratti collettivi, prevedenti procedure di conciliazione o arbitrati irrituali per le controversie di lavoro, nel senso della loro efficacia impeditiva dell'Esercizio dell'Azione giudiziaria deve ritenersi errata, in quanto contrastante sia con l'art. 24 cost., che riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi sia con gli artt. 5 della legge 11 agosto 1973 n. 533 e 7 dello statuto dei lavoratori, che, pur prevedendo la possibilità delle procedure suddette, lasciano sempre salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria. (Conf 4290/77, mass n 387905).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)