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Sez. 1, Sentenza n. 6693 del 22/02/1979 Ud. (dep. 20/07/1979) Rv. 142621 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DEL MAGISTRATO - REQUISITI - REATI PER CUI E AMMESSO IL PROVVEDIMENTO - INDICAZIONE ESPLICITA DEGLI ARTICOLI DI LEGGE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142621-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DEL MAGISTRATO - REQUISITI - REATI PER CUI E AMMESSO IL PROVVEDIMENTO - INDICAZIONE ESPLICITA DEGLI ARTICOLI DI LEGGE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Per la legittimita del decreto con cui il magistrato autorizza gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare conversazioni telefoniche e necessario e sufficiente che in concreto risulti, dal contenuto complessivo del provvedimento, anche implicitamente e per richiamo ad altri Atti relativi alle indagini in corso, che l'autorizzazione e stata concessa e le intercettazioni sono avvenute in un caso di indagini relative ad uno o piu dei reati tassativamente elencati dalla legge e non e necessario che il decreto contenga una specifica ed esplicita indicazione dell'articolo di legge e della esatta denominazione giuridica del titolo del reato ravvisabile nei fatti cui le indagini si riferivano.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)