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Sez. 1, Sentenza n. 1791 del 10/06/1968 (Rv. 333699 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA -CONTRIBUTO DELLO STATO- COOPERATIVE EDILIZIE IN GENERE - POSIZIONE DEL SOCIO PRIMA DEL CONTRATTO DI MUTUO INDIVIDUALE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA NEI CONFRONTI DI ALTRO SOCIO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333699-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA -CONTRIBUTO DELLO STATO- COOPERATIVE EDILIZIE IN GENERE - POSIZIONE DEL SOCIO PRIMA DEL CONTRATTO DI MUTUO INDIVIDUALE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA NEI CONFRONTI DI ALTRO SOCIO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - INSUSSISTENZA.*

Nelle cooperative edilizie a contribuzione erariale, successivamente all'assegnazione dell'alloggio ma prima del perfezionamento del contratto di mutuo individuale, il socio non ha ne la proprieta ne il possesso (che appartengono alla cooperativa) dell'immobile occupato, bensi la sola facolta di godimento nel proprio interesse (detenzione qualificata) conseguentemente egli non e legittimato attivamente a proporre l'Azione di denunzia di nuova opera nei confronti di altro socio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 688, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)