Sez. L, Sentenza n. 13958 del 26/09/2002 (Rv. 557600 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Pluralità di creditori - Estensione dell'efficacia dell'atto interruttivo a creditori diversi dall'autore dell'atto stesso - Mandato - Necessità.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Nell'ipotesi di pluralità di creditori, gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano, in difetto della solidarietà attiva, esclusivamente in favore di quello tra i creditori che compia atti di interruzione, e sono riferibili anche agli altri creditori solo se quegli atti sono stati posti in essere anche in rappresentanza dei medesimi (In applicazione del suddetto principio la S. C. ha confermato la pronuncia di merito che attribuiva effetto interruttivo della prescrizione agli atti compiuti da un creditore a vantaggio degli altri, in quanto il creditore aveva agito in forza di un mandato con procura conferito dagli altri).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Testo Unico 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)