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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7842 del 20/03/2019 (Rv. 653232 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Status di rifugiato - Revoca - Comunicazione avvio del procedimento - Necessità - Verifica in sede di convalida del trattenimento - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653232-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, il provvedimento della Commissione territoriale di revoca dello "status" di rifugiato politico deve essere preceduto, atteso l'espresso richiamo all'art. 7 della legge n. 41 del 1990, effettuato dall'art. 18 del d. lgs. n. 25 del 2008, e della espressa previsione dell'art.45 della direttiva 2013/32/UE, dalla comunicazione dell'avvio del procedimento. Ne consegue che la violazione di tale obbligo determina l'invalidità della decisione di revoca, che può essere valutata " incidenter tantum" dal giudice della convalida del trattenimento, quale ipotesi di manifesta illegittimità del decreto di espulsione, che abbia quale suo presupposto proprio il provvedimento illegittimamente revocato. (In applicazione dei predetti principi, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia del tribunale che aveva convalidato il trattenimento di uno straniero, senza neanche prendere in considerazione la censura da questo formulata in ordine al difetto della comunicazione dell'avvio del procedimento della revoca dello "status" di rifugiato politico, che era alla base del trattenimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 18, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 13, Direttive del Consiglio CEE del 2013 num. 32 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)