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Approvazione del regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicita' affine

Testo in vigore al

Regolamento

Titolo I. Del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.

Capo I. Estensione del servizio.

Regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicita' affine.

Art. 1

1. Sotto la denominazione di pubbliche affissioni si comprende l'esposizione di cartelli, stendardi, avvisi (stampati, litografati o manoscritti) sui muri prospicenti le pubbliche strade o piazze, o affissi sul suolo pubblico, o collocati in modo da essere permanentemente e totalmente visibili dalle strade o piazze pubbliche.

Art. 2

1. Ai fini del presente regolamento non vengono considerati come pubbliche affissioni le insegne, mostre, ed avvisi di carattere permanente di cui al R. decreto 11 febbraio 1923, n. 352, che ai sensi dello stesso decreto sono colpiti dalla tassa sulle insegne, nonche' i cartelli, gli avvisi e gli altri mezzi di pubblicita' esposti nei locali di commercio, compresi in essi i caffe', bar, ristoranti ed osterie, nelle finestre dei medesimi, nell'interno o all'esterno delle vetrine, quando si riferiscano al commercio esercitato nei locali stessi.

2. Qualora pero' i cartelli e gli avvisi esposti nelle vetrine o nelle finestre dei locali di commercio superino la superficie di 50 decimetri quadrati potranno essere assoggettati alla tassa di affissione in base alla tariffa normale della pubblicita' permanente senza aumento di categoria.

Art. 3

1. La pubblicita' di cui al primo comma dell'art. 2, eseguita con mezzi visibili completamente dal suolo pubblico, potra' essere considerata pubblica affissione, quando non si riferisca al commercio esercitato nei locali in cui e' esposta. Sono in ogni caso, e qualunque sia la loro forma e superficie, esclusi dalla tassa di affissione e pubblicita' di qualsiasi specie, i cartelli e gli avvisi esposti nelle vetrine e nelle finestre dei locali di commercio e che si riferiscano ad articoli fabbricati dallo stesso commerciante.

Art. 4

1. I regolamenti comunali potranno contenere disposizioni che stabiliscano l'esenzione totale o parziale delle tasse per le affissioni od altra forma di pubblicita' in occasione di determinate ricorrenze (fiere, feste religiose o civili, ecc.).

Art. 5

1. Per gli avvisi di carattere strettamente commerciale la licenza di affissione, rilasciata dall'autorita' di P. S. del Comune nel quale detti avvisi sono stampati, e' valida anche per l'affissione in altri Comuni, a condizione che risultino dagli avvisi stessi gli estremi della ottenuta autorizzazione.

Art. 6

1. I committenti industriali o commercianti possono utilizzare le singole affissioni o altre forme di pubblicita' per la propaganda, oltreche' di tutti i prodotti da essi fabbricati o commerciati, anche dei prodotti di altre ditte, che siano con quelli collegati per ragioni di carattere tecnico-industriale o di convenienza commerciale, quando abbiano a tal fine ottenuto il consenso di tali ditte.

Capo II. Norme generali per le concessioni e le tassazioni.

Art. 7

1. Nei riguardi della tariffa pel servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicita' affine i Comuni del Regno sono divisi nelle seguenti classi:

  1. 1° Governatorato di Roma e capoluoghi di Provincia con popolazione non inferiore a 150,000 abitanti;

  2. 2° Altri capoluoghi di Provincia non compresi nella prima classe, con popolazione non inferiore a 40,000 abitanti;

  3. 3° Rimanenti capoluoghi di Provincia e Comuni con popolazione non inferiore a 15,000 abitanti;

  4. 4° Altri Comuni.

2. Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministero dell'economia nazionale, determinati Comuni, in considerazione della loro importanza industriale o commerciale, potranno essere assegnati alla classe immediatamente superiore a quella a cui dovrebbero appartenere secondo la popolazione.

Art. 8

1. Nelle stazioni di cura, soggiorno o turismo ai sensi della legge 1° luglio 1926, n. 1318, durante il periodo stagionale potra' la tariffa normale per le affissioni e pubblicita' di durata inferiore ad un anno essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.

Art. 9

1. E' in facolta' dei Comuni di concedere uno sconto sui prezzi delle tariffe, quando trattasi di pubblicita' riguardante la produzione sia agricola, sia industriale, offerta dal produttore direttamente al pubblico.

Art. 10

1. Di regola il pagamento totale dell'importo per ogni commissione deve eseguirsi anticipatamente.

2. Per le commissioni, pero', di durata semestrale o annuale o dell'importo non inferiore:

  1. 1) a L. 2000 per i Comuni di 1ª classe;

  2. 2) a L. 1000 per i Comuni di 2ª classe;

  3. 3) a L. 500 per i Comuni di 3ª e 4ª classe,

3. Il pagamento medesimo puo' effettuarsi in rate trimestrali anticipate, la prima nella misura stabilita dalla tariffa trimestrale, mentre per le rimanenti si fara' luogo al pagamento della differenza per raggiungere la tariffa semestrale o annuale.

4. Potra' essere consentita l'apertura di conti correnti attivi, garantiti con anticipazioni per quei clienti, che per la molteplicita' delle loro commissioni trovassero piu' conveniente tale sistema di pagamento, in confronto di quello che si dovrebbe effettuare per ogni commissione.

Art. 11

1. Per diritto di commissione il Comune o la impresa concessionaria potra' percepire al massimo la somma di L. 2 per ogni singola commissione, ancorche' questa comprenda piu' ordinazioni.

Art. 13

1. Qualora si tratti di pubblicita' affissa o sporgente sul suolo pubblico non sara' dovuta la tassa di affissione, quando sia dovuta quella per occupazione di suolo pubblico, prevista dall'art. 193, n. 5, del testo unico della legge comunale e provinciale.

2. Non potranno essere sottoposte alle tasse previste nel presente regolamento le affissioni o la pubblicita' di qualunque natura impiantate o da impiantarsi lungo le strade statali fuori degli abitati od in vista di esse, lungo le autostrade e sul suolo stesso di proprieta' autostradale, lungo le ferrovie sia statali sia esercitate dall'industria privata o nell'interno delle stazioni e delle altre sedi delle ferrovie medesime.

Art. 14

1. Per i manifesti e la pubblicita' di quelle associazioni di carattere nazionale, per le quali non sia applicabile l'art. 12, e delle Societa' di mutuo soccorso legalmente riconosciute, per i manifesti di spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici, conferenze, corsi scolastici gratuiti, ecc., e per i manifesti di qualunque specie, riguardanti l'Istituto Nazionale Dopolavoro, ed il Consorzio nazionale fra i Comuni stazioni di cura, soggiorno o turismo, i Comuni dovranno concedere uno sconto fino al 50 per cento sulle tariffe, eccettuate pero' le commissioni della durata di un sol giorno.

Art. 15

1. Per ordinazioni fatte da una stessa ditta, anche se per pubblicita' di diversi prodotti di proprieta' della medesima
da L. 1000 a L. 2000 nei Comuni di 1ª classe;

2. da L. 500 a L. 1000 nei Comuni di 2ª classe;

3. da L. 200 a L. 500 nei Comuni di 3ª e 4ª classe,
deve essere concesso uno sconto minimo del 5 per cento.

4. Per ordinazioni come sopra:

  1. 1) da L. 2000 a L. 5000 nei Comuni di 1ª classe;

  2. 2) da L. 1000.a L. 2000 nei Comuni di 2ª classe;

  3. 3) da L. 500 a L. 1000 nei Comuni di 3ª e 4ª classe,

  4. 4) deve essere concesso uno sconto minimo del 10 per cento.

Art. 16

1. Per i manifesti e le iscrizioni aventi scopo di pubblicita', redatti in lingua straniera, i diritti di tariffa sono quintuplicati3

Titolo II. Pubbliche affissioni.

Capo I. Norme per la pubblicazione dei manifesti.

Art. 17

1. L'autorita' comunale, sentita la locale commissione edilizia, determinera', previo consenso dei proprietari, i luoghi in cui sara' permessa l'affissione.

2. Qualora non sia possibile determinare i luoghi in cui sara', permessa l'affissione, mediante accordo tra l'autorita' comunale ed i proprietari, la determinazione dei luoghi stessi e' fatta con decreto del prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e le Sovraintendenze alle opere di antichita' e di arte.

3. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

4. Nei locali degli uffici municipali delle affissioni dovranno essere esposti, in modo da potersi facilmente consultare dal pubblico, la tariffa delle affissioni ed un elenco sul quale dovranno essere indicati con precisione tutti gli spazi su tabelle, che il Municipio ha per le affissioni e la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono.