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Sez. 5, Sentenza n. 10339 del 28/05/1980 Ud. (dep. 15/10/1980) Rv. 146202 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - INAPPLICABILE AI REATI CHE NON OFFENDONO IL PATRIMONIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146202-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - INAPPLICABILE AI REATI CHE NON OFFENDONO IL PATRIMONIO - FATTISPECIE.*

La circostanza attenuante del danno di speciale tenuita e configurabile con esclusivo riferimento ai reati in cui il danno patrimoniale e assunto come elemento tipico e costante dell'ipotesi criminosa, anche se il patrimonio non e il bene giuridico principalmente protetto. Nella detta categoria non possono, pertanto, annoverarsi i reati che solo eventualmente possono determinare conseguenze economiche dannose. (nella specie e stata esclusa la possibilita dell'attenuante in relazione al reato di falso sommario, trattandosi di reato contro la fede pubblica).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)