Sez. 5, Sentenza n. 10460 del 24/06/1999 Ud. (dep. 01/09/1999) Rv. 214464 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - IN GENERE | Difensore - Consegna al collega di studio - Rapporto di convivenza - Presunzione - Sussistenza - Validità della notifica.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - IN GENERE
In tema di modalità di notificazione al difensore, valgono le regole stabilite dall'art 167 cod.proc.pen., che disciplina la notifica degli atti processuali agli "altri soggetti".È valida pertanto la notificazione al difensore mediante consegna ad un collega di studio, senza che assuma rilievo, da un lato, la differenza tra notificazione al difensore in quanto tale, ovvero quale domiciliatario dell'imputato, dall'altro, la omessa attestazione, da parte dell'organo notificante, di non aver potuto consegnare l'atto al destinatario; tale evenienza, infatti, deve ritenersi accertata proprio in base alla circostanza che l'ufficiale procedente abbia consegnato copia dell'atto al collega di studio del suddetto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 148 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 167, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)