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REGOLAMENTO (CEE) N. 2793/76 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 1976 relativo alle modalità di applicazione per la smercio sul mercato italiano di talune carni bovine congelate, messe a disposizione dell'organismo di intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/762, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/724,

visto il regolamento (CEE) n. 2453/76 del Consiglio, del 5 ottobre 1976, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri5, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che con detto regolamento (CEE) n. 2453/76 sono state messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 40 000 tonnellate di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento degli altri Stati membri; che le modalità d'applicazione di tale regolamento sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 2697/76 della Commissione, del 5 novembre 19766; che, a norma di quest'ultimo regolamento, la presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento italiano delle carni bovine oggetto di trasferimento ha luogo in più lotti; che inoltre, secondo lo stesso regolamento, la vendita di tali carni in Italia si effettua a prezzi fissati forfettariamente in anticipo;

considerando che è opportuno definire le condizioni della citata vendita sul mercato italiano e fissare i prezzi di vendita delle carni costituenti il primo lotto;

considerando che, dato il carattere particolare del trasferimento dei prodotti in questione, è d'uopo prevedere condizioni di vendita particolari, eventualmente in deroga al regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento7;

considerando che occore precisare che i contratti di vendita conclusi in virtù del presente regolamento non danno diritto al rilascio di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 76/76 della Commissione, del 16 gennaio 1976, che istituisce un regime di abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine nel quadro delle misure di salvaguardia e la vendita di carni bovine detenute dagli organismi di intervento8, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2696/769;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Nel periodo compreso tra il 1° dicembre 1976 e il 31 marzo 1977, l'organismo d'intervento italiano procede, nei limiti dei quantitativi disponibili, alla vendita dei prodotti oggetto di trasferimento ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2453/76 e (CEE) n. 2697/76.

2. Le vendite hanno luogo conformemente agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 216/69 e alle disposizioni del presente regolamento.

3. Gli interessati possono informarsi circa i quantitativi immagazzinati e luoghi d'ammasso, rivolgende si all'indirizzo indicato nell'allegato I.

Art. 2

1. I prodotti sono posti in vendita in quarti o cartoni interi.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 216/69, il quantitativo posto in vendita mensilmente per singolo acquirente è al minimo di 200 chilogrammi di carne con osso e al massimo di tonnellate di carne con osso.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, 100 chilogrammi di carne disossata corrispondono a 130 chilogrammi di carne con osso.

Art. 3

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69:

  1. a) le domande vengono presentate una volta al mese e possono essere inoltrate, oltre che per telegramma o telescritto, con lettera raccomandata, oppure essere depositate direttamente presso l'organismo d'intervento italiano. In quest'ultimo caso non occorre conferma mediante raccomandata;

  2. b) il deposito di una cauzione non è necessario;

  3. c) la domanda d'acquisto è valida soltanto se presentata da un commerciante autorizzato a vendere carni bovine al minuto e se corredata:

    — dell'indicazione precisa del negozio o dei negozi in cui i prodotti acquistati a norma del presente regolamento saranno messi in vendita al minuto;

    — di una dichiarazione scritta dell'acquirente con cui egli s'impegna a mettere in vendita i prodotti, ai fini del loro consumo diretto in Italia, entro un termine di 45 giorni dalla data di pressa in consegna.

2. I commercianti al minuto di cui al paragrafo precedente possono incaricare un commissionariomandatario di prendere in consegna i prodotti che essi intendono acquistare. In tal caso, il commissionariomandatario presenta le domande d'acquisto dei commercianti al minuto da lui rappresentati, motivando i quantitativi richiesti.

3. I commercianti al minuto e i commissionarimandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilita regolare, la quale consenta di verificare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti e, in particolar modo, di controllare la corrispondenza dei quantitativi acquistati con quelli immessi in consumo.

Art. 5

In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento italiano stabilisce i provvedimenti che giudica necessari in considerazione della circostanza addotta. L'organismo d'intervento italiano informa la Commissione dei singoli casi di forza maggiore e dei relativi provvedimenti adottati.

Articolo 6 I contratti di vendita conclusi in virtù del presente regolamento non danno luogo al rilascio di titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 76/76. L'organismo d'intervento italiano appone sull'originale di ogni contratto d'acquisto una delle diciture seguenti:

«Abbinamento non ammesso»,

Art. 7

La Repubblica italiana adotta i provvedimenti necessari affinchù i prodotti venduti a norma del presente regolamento giungano a destinazione, conformemente all'impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino.

Art. 8

1. I prezzi di vendita dei prodotti messi a disposizione dell'organismo d'intervento italiano il 15 novembre 1976, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamente (CEE) n. 2697/76, figurano nell'allegato II.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 216/69, se i quantitaviti disponibili sono inferiori a quelli per i quali siano state presentate domande d'acquisto il giorno d'entrata in vigore del presente regolamento, dette domande si considerando presentate simultaneamente.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1976. Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1976. Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1976. Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione (12) Verdi pagina 17 della presente Gazetta ufficiale.