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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13276 del 28/05/2013 (Rv. 626832 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Morte o perdita della capacità di agire della parte o estinzione della persona giuridica - Posteriorità rispetto alla pubblicazione della sentenza - Legittimazione passiva all'impugnazione - Spettanza - Al successore a titolo universale - Proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte deceduta o estinta - Nullità rilevabile d'ufficio - Sanatoria mediante costituzione del legittimato - Efficacia differenziata a seconda dell'applicabilità o meno della nuova disciplina ex art. 164 cod. proc. civ. in relazione alla legge n. 353 del 1990.
Stato
decisa il 2013-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626832-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

Quando successivamente alla pubblicazione di una sentenza di merito (e quindi nel periodo intercorrente tra la fase processuale del relativo giudizio e quella dell'eventuale giudizio di impugnazione), si verifica la morte (o la perdita della capacità di agire) della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, l'evento potenzialmente interruttivo incide non più sul processo (determinandone l'interruzione), ma sul termine per la proposizione dell'impugnazione. Quest'ultima va proposta nei confronti del successore e, se rivolta alla parte originaria, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio a norma dell'art. 164, comma primo, cod. proc. civ. (errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius"), suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del successore universale (o del soggetto comunque legittimato), con effetti "ex nunc" (cioè con salvezza dei diritti quesiti dalla controparte), a norma dell'art. 164 vecchio testo, per i procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995, e con efficacia sanante piena, sul piano sostanziale e processuale, per le controversie iniziate successivamente, a norma del nuovo testo del medesimo articolo, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)