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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 225 del 2000

Decisione
decisa il 2000-06-08, depositata il 2000-06-22
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:225
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 25438

  • Regione siciliana
  • Provvedimenti urgenti nel settore della pesca
  • Sussidi ai familiari di marittimi vittime di naufragi
  • Quantificazione della spesa
  • Denunciata inidoneità della copertura finanziaria
  • Intervenuta promulgazione parziale della legge, con omissione delle disposizioni oggetto di impugnativa
  • Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
Cesazione della materia del contendere, per omessa promulgazione delle disposizioni censurate, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della legge della regione siciliana approvata il 16 ottobre 1998, e promulgata come legge 9 dicembre 1999, n. 33, denunziato, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto prevede l'erogazione di sussidi ai familiari delle vittime di naufragi di due individuati motopescherecci, stabilendo che per le finalità dello stesso articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1998. - v. le sentenze nn. 6/2000 e 162/2000. A.M.M.

Norme impugnate

  • art. 4, comma 7, legge regionale Sicilia 9 dicembre 1998, n. 33
  • art. 4, comma 4, legge regionale Sicilia 9 dicembre 1998, n. 33
  • art. 4, comma 1, legge regionale Sicilia 9 dicembre 1998, n. 33
  • art. 4, comma 3, legge regionale Sicilia 9 dicembre 1998, n. 33
  • art. 4, comma 2, legge regionale Sicilia 9 dicembre 1998, n. 33
  • art. 4, comma 6, legge regionale Sicilia 9 dicembre 1998, n. 33

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana, approvata il 16 ottobre 1998, recante "Interventi urgenti per il settore della pesca", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 23 ottobre 1998, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 1998; Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore Valerio Onida; Udito l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
punto 1
Con ricorso notificato il 23 ottobre 1998 e depositato il successivo 29 ottobre, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, l'art. 4 della legge regionale recante "Interventi urgenti per il settore della pesca" (disegno di legge nn. 368-662-675 secondo stralcio), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 16 ottobre 1998. L'art. 4 impugnato autorizza l'erogazione di sussidi ai familiari delle vittime di naufragi o incidenti relativi a natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia (commi 1 e 2), e in particolare ai familiari dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del naufragio di due individuati motopescherecci (commi 3 e 4), stabilendo che per le finalità dello stesso articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1998. Il ricorrente osserva che la spesa minima a carico del bilancio regionale, per i sussidi ai familiari dei marittimi deceduti nei due naufragi di cui al comma 3, è di 450 milioni, onde il legislatore regionale sarebbe incorso in un errore di valutazione nel quantificare la spesa, con conseguente inidoneità della copertura finanziaria. Successivamente il ricorrente ha precisato che il ricorso non investe il comma 5 dell'art. 4 della legge, comma che reca una modifica ad una preesistente disposizione, e riguardo al quale il ricorso non svolge alcuna censura: il Commissario dello Stato comunicava infatti, con atto del 18 novembre 1998, che, per mero errore materiale di dattiloscrittura, nella parte finale del ricorso si erano omesse, dopo l'indicazione della disposizione impugnata, le parole "commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7".
punto 2
La Regione Siciliana non si è costituita.
punto 3
Con memoria depositata in vista dell'udienza il Commissario ricorrente, ricordata l'esclusione dall'impugnazione del comma 5 dell'art. 4, ritenuto peraltro "oggettivamente estraneo ai motivi" che sorreggono l'impugnazione medesima, ha reso noto che la legge è stata promulgata e pubblicata con l'omissione di tutti i commi dell'art. 4 ad eccezione del comma 5 (legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 12 dicembre 1998). Alla luce di quanto sopra il ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. La legge regionale, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 ottobre 1998, e impugnata dal Commissario dello Stato limitatamente all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, è stata successivamente promulgata e pubblicata come legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, con omissione dei commi dell'art. 4 oggetto dell'impugnazione. Poiché l'intervenuta promulgazione parziale preclude definitivamente la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni impugnate ed omesse in sede di promulgazione, va dichiarata, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenze n. 6 e n. 162 del 2000), la cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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