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Sez. L, Sentenza n. 18501 del 04/07/2008 (Rv. 604761 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di anzianità prevista in favore dei dipendenti regionali dagli artt. da 16 a 18 della legge Regione Lombardia n. 38 del 1981 - Soppressione a seguito dell'introduzione del nuovo trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.C.M. 20 dicembre 1999 - Retroattività della nuova disciplina - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604761-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - IN GENERE

Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.C.M. 20 dicembre 1999, ha sostituito, a decorrere dalla sua entrata in vigore (30 maggio 2000), l'indennità di anzianità prevista in favore dei dipendenti regionali dagli artt. da 16 a 18 della legge Regione Lombardia n. 38 del 1981, avendo entrambi gli emolumenti natura retributiva (sia pure con funzione previdenziale), mentre deve escludersi - sulla base, oltre che del generale principio di irretroattività della legge, delle esigenze di omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale perseguite dalla legge reg. disciplinatrice dell'indennità di anzianità, in attesa della modifica delle norme che regolano l'indennità di fine servizio, nonché della coerenza con il criterio del pro-rata introdotto dalla nuova disciplina in relazione ai diversi trattamenti - che l'abrogazione delle disposizioni relative all'indennità possa operare retroattivamente.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 07/09/1981 num. 38 art. 16, Legge Reg. Lombardia 07/09/1981 num. 38 art. 17, Legge Reg. Lombardia 07/09/1981 num. 38 art. 18, Legge Reg. Lombardia 23/07/1996 num. 16 art. 36 com. 5, Legge Reg. Lombardia 03/08/2004 num. 19 art. 12 com. 7, DPCM 20/12/1999

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)