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Sez. 3, Sentenza n. 2766 del 08/10/1971 (Rv. 353936 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - MOTIVO DI RICORSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353936-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - MOTIVO DI RICORSO - ESCLUSIONE.*

Il travisamento dei fatti, da parte del giudice di appello non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione, risolvendosi in un vizio della sentenza riparabile mediante l'istanza di revocazione. Il travisamento dei fatti, concernendo il merito della controversia, puo costituire motivo di censura in Sede di legittimita soltanto se si risolva in errori di diritto o in violazioni di leggi, previsti dall'art 360 n 3 cod proc civ. (Conf 1674'69, mass n 340626).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)